Decreto legislativo 174/1995
Art. 76 — Pubblicita'
Art. 76. Pubblicita' 1. L'ISVAP provvede ogni tre mesi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio delle attivita' indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 69 e 70.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 174/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.