Decreto legislativo 174/1995
Art. 7 — Autorizzazione
Art. 7. Autorizzazione 1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I debbono essere autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi, fermo l'obbligo per l'impresa di conformarsi alle disposizioni del capo IV del presente titolo. 3. L'autorizzazione e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dall'art. 66 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa prima della pubblicazione del provvedimento di autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nota all'art. 7: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca disciplina delle tasse e delle concessioni governative. L'art. 66 della tariffa, come modificata con D.M. 20 agosto 1992 e' cosi' formulato: ===================================================================== Ammontare "Articolo Idicazione degli atti delle tasse N O T E soggetti a tassa in lire 66 1. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita e contro i danni, nonche' delle altre operazioni previste dalle leggi in materia assicurativa (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742): a) per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti negli Stati della Comunita' economica europea 6.000.000 b) per le imprese di altri Stati esteri 12.000.000 2. Autorizzazione ad estendere l'attivita' ad altri rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto aumento del capitale o del fondo di garanzia (decreto n. 449 del 1959 e leggi n. 295 del 1978 e n. 742 del 1986) 4.000.000"
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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