Decreto legislativo 174/1995
Art. 57 — Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni a…
Art. 57. Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative 1. In caso di revoca dell'autorizzazione disposta in corformita' all'art. 56, l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonche' dei lavoratori dipendenti, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia gia' stato adottato in applicazione degli articoli 50 e 51. L'ISVAP puo' altresi' adottare i provvedimenti previsti dall'art. 53. 2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 deve essere data comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere richiesto di adottare misure analoghe in conformita' a quanto previsto dagli articoli 50, 51 e 53.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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