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Decreto legislativo 174/1995

Art. 54 — Decadenza dall'autorizzazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/54parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 54. Decadenza dall'autorizzazione 1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 19 l'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi dell'art. 7 quando si verifichi una delle seguenti situazioni: a) vi rinunci espressamente; b) cessi di esercitare la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi; se la cessazione dell'attivita' riguarda soltanto alcuni dei rami autorizzati la decadenza concerne esclusivamente detti rami; c) si ponga volontariamente in liquidazione; d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria; e) venga assoggettata a liquidazione coatta; f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio. 2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle societa' di cui al titolo II, nei casi previsti dagli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP. Alle stesse societa' non si applicano le disposizioni relative al concordato preventivo ed all'amministrazione controllata. 3. La decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Note all'art. 54: - Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina il fallimento, il concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 195 e 202 cosi' recitano: "Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). - Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu' creditori, dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione. Essa e' inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Contro la sentenza predetta puo' essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore. Il termine per appellare e' di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 2. Il tribunale provvde d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici". "Art. 202 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza). - Se l'impresa al tempo in cui e' stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e' stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo. Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto".

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