Decreto legislativo 174/1995
Art. 46 — Poteri dell'ISVAP
Art. 46. Poteri dell'ISVAP 1. L'ISVAP puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie dell'impresa operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'ISVAP deve informare l'autorita' di controllo dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. 2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorita' di controllo dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarita' che fossero commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al presente titolo ivi operanti, o alle attivita' svolte in tali Stati che possano compromettere la solidita' finanziaria delle stesse. Delle misure adottate e' data comunicazione all'autorita' di controllo dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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