Decreto legislativo 174/1995
Art. 44 — Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato memb…
Art. 44. Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro 1. Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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