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Decreto legislativo 174/1995

Art. 42 — Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/42parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 42. Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro 1. Le imprese che intendono istituire una sede secondaria in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. 2. L'impresa deve unire alla comunicazione: a) l'indicazione dello Stato nel cui territorio intende istituire la sede secondaria e l'indirizzo di tale sede; b) un programma di attivita' recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria; c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' dello Stato membro di stabilimento, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio di detto Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri. 3. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti stabiliti dall'art. 9, comma 2, lettera c). La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 39, comma 1, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante, o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria dando comunicazione all'ISVAP del nominativo della persona prescelta per tale sostituzione.

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