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Decreto legislativo 174/1995

Art. 40 — Disposizioni particolari per le operazioni di capitalizzazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/40parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 40. Disposizioni particolari per le operazioni di capitalizzazione 1. Rientrano nel ramo indicato al numero V del punto A) della tabella di cui all'allegato I i contratti con i quali un'impresa si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme o a consegnare titoli od altri beni al decorso di un termine poliennale, in corrispettivo di versamenti o premi o conferimenti unici o periodici effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attivita'. 2. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con versamenti periodici, i versamenti stessi possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purche' quest'ultima modalita' sia prevista contrattualmente. 3. Il contraente ha facolta' di ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno dalla stipulazione, a condizione che abbia corrisposto un'intera annualita' di premio. 4. Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non concernono le casse di risparmio, i monti di pieta', nonche' le societa' ed altri enti esercenti il credito e le aziende bancarie in genere, soggetti alle disposizioni in materia di disciplina del credito e del risparmio. 6. Le stesse disposizioni non concernono altresi' gli enti assistenziali istituiti per legge o anche a norma di contratto collettivo i quali integrano la loro attivita' assistenziale o mediante corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti e loro aventi causa, di somme che, ai sensi delle disposizioni statutarie, siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite e possano essere concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilita' di bilancio, ovvero mediante corresponsione di somme ragguagliate ad importi prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita, coi limiti di corresponsione e le modalita' di ordinamento tecnico stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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