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Decreto legislativo 174/1995

Art. 36 — Quota di garanzia

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/36parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 36. Quota di garanzia 1. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, tale quota e' costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'art. 33, comma 2. 2. La quota di garanzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 10, non puo', anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine di solvibilita', essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800.000 unita' di conto europee. 3. Per le societa' di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500.000 unita' di conto europee, non puo' in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300.000 unita' di conto. Tale misura e' portata progressivamente all'importo di cui al comma 2 mediante quote succes- sive di 100.000 unita' di conto europee ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500.000 unita' di conto. 4. Il minimo della quota di garanzia di cui ai commi 2 e 3 deve essere costituito dagli elementi indicati al comma 1.

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