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Decreto legislativo 174/1995

Art. 28 — Regole sulla congruenza

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/28parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 28. Regole sulla congruenza 1. Quando la garanzia assicurativa e' espressa in una determinata moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta moneta. 2. Le imprese debbono provvedere alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio della congruenza. E' consentito tuttavia derogare a questo principio: a) qualora, in applicazione di esso, risulti che l'impresa dovrebbe disporre di attivita' espresse in una determinata moneta per un importo non eccedente il 7 per cento delle attivita' espresse in altre monete; b) qualora le obbligazioni risultino esigibili in una moneta di uno Stato terzo e gli investimenti in tale moneta siano soggetti a regolamentazione, ovvero sussistano restrizioni al trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve; c) nei limiti del 20 per cento delle obbligazioni esigibili in una determinata moneta; resta fermo che la totalita' degli attivi espressi nelle diverse monete deve essere pari alla totalita' delle obbligazioni esigibili nelle diverse monete. 3. Qualora le obbligazioni risultino esigibili in monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU. 4. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo delle attivita' poste a copertura non puo' superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1998. 5. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo delle attivita' poste a copertura non puo' superare due milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996.

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