Decreto legislativo 174/1995
Art. 124 — Imprese operanti in regime di liberta' di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore…
Art. 124. Imprese operanti in regime di liberta' di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 1. Le imprese che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno operato in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, possono: a) se autorizzate ad operare in base all'art. 13 di quest'ultimo decreto, continuare la loro attivita' nei rami previsti dall'autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto; b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 12 dello stesso decreto legislativo, estendere la loro attivita', previa comunicazione ai sensi dell'art. 70 del presente decreto, alla stipulazione di contratti su loro propria iniziativa nell'ambito dei rami gia' praticati. Note all'art. 124: - Per il D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515, vedi nota all'art. 113. L'art. 13 cosi' recita: "Art. 13 (Autorizzazione per l'assunzione di obbligazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi ad iniziativa dell'impresa e condizioni per il rilascio). - 1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi secondo le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 4, devono essere a cio' preventivamente autorizzate. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, pre- via istruttoria e su parere dell'ISVAP. Essa e' valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 e il comma 2 dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. 3. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti: un certificato rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dall'art. 19 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attivita' assicurativa anche all'estero; un certificato rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorita' consente che l'impresa stessa assuma obbligazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi; un programma di attivita', redatto in lingua italiana, recante l'indicazione della natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere, gli elementi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari e ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di assicurazione o di operazioni. 4. Le tariffe e le condizioni di polizza relative alle attivita' di cui al comma 3 presentate dalle imprese devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'approvazione e' concessa, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, con lo stesso decreto con cui viene rilasciata l'autorizzazione. 5. Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, intenda effettuare in regime di liberta' di prestazione di servizi operazioni diverse da quelle indicate nel programma di attivita', deve essere a cio' espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalita' di cui al comma 2. 6. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza, nonche' le relative modificazioni, che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attivita' ammesse, devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione. 7. Sono soggette ad approvazione con le modalita' previste dal comma 6 le modificazioni relative agli atti e ai dati previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1986, n. 742". - L'art.12 del medesimo decreto cosi' recita: "Art. 12 (Condizioni per l'assunzione di obbligazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi ad iniziativa del contraente). - 1. Le imprese stabilite in un altro stato membro, che intendono assumere obbligazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 4, devono preventivamente presentare all'ISVAP: a) un certificato, rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dall'art. 19 della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979, e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attivita' assicurativa anche all'estero; b) un certificato, rilasciato dall'autorita' di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare e attestante che detta autorita' consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi; c) una dichiarazione indicante la natura delle obbligazioni che l'impresa intende assumere. 2. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui al comma 1, a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma. 3. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 intendano effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi per l'assunzione di obbligazioni di- verse da quelle indicate in detta dichiarazione devono darne comunicazione all'ISVAP. 4. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' richiedere, non sistematicamente, alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzati nell'esercizio dell'attivita'. 5. I contratti di cui al presente articolo possono anche essere stipulati in deroga alle disposizioni nazionali, salvo comunque il rispetto delle norme di ordine pubblico".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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