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Decreto legislativo 174/1995

Art. 121 — Provvedimenti amministrativi vigenti

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/121parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 121. Provvedimenti amministrativi vigenti 1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1991, n. 161, recante "Determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o di quote di imprese o enti assicurativi". 2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'ISVAP previsti dall'art. 29, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 settembre 1988, recante "Determinazione delle quote massime di investimento delle riserve tecniche in specifiche attivita' relative alle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita". 3. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'ISVAP previsti dall'art. 61, comma 2, continuano ad applicarsi i decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 giugno 1988, recanti rispettivamente "Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742" e "Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazioni sulla vita ai dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742 per gli enti e le imprese indicati all'art. 30, primo comma, della predetta legge n. 742". Note all'art. 121: - Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi nota all'art. 113. l'art. 65 cosi' recita: "Art. 65 (Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP. 2. Al bilancio, oltre alla realizzazione tecnica di cui all'art. 31, comma 3, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le societa' di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata e per quelle di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e' approvato un apposito prospetto. 3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile. 4. Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al comma 2 relativamente alla situazione del margine di solvibilita' soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilita' e' esercitata, ai sensi dell'art. 51 dall'ISVAP. 5. Gli enti e le imprese cha assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'art. 31, comma 3. 6. Se un'impresa che esercita le attivita' contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attivita' di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinche' accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate". L'art. 30 della stessa legge cosi' recita: "Art. 30 (Obbligo di gestione distinta per le imprese gia' autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni). - 1. Le imprese, che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano congiuntamente ai rami di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata, possono continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna delle due attivita' suddette una gestione distinta. 2. L'impresa che esercita la propria attivita' a norma del comma 1 deve: a) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilita' del margine di solvibilita' prescritto, rispettivamente, dalla presente legge e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite nonche' delle perdite e delle spese devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruita' in conformita' alle direttive fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilita' di ciascuna di esse e, con i bilanci degli esercizi successivi, attribuire a ciascuna delle due gestioni gli elementi espliciti che si rendano disponibili successivamente; c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' specifici a ciascuna attivita' al margine di solvibilita' della corrispondente gestione. 3. L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 puo', informandone l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilita' ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinche' non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni. 4. Agli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati nella lettera a), comma 2, dell'art. 36. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle societa' gia' autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra societa' esercente le assicurazioni di cui all'art. 1 della citata legge, a condizione che una delle societa' partecipanti all'operazione di fusione fosse, alla stessa data del 15 marzo 1979, controllata o collegata con le altre".

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