Decreto legislativo 174/1995
Art. 112 — Revocabilita' della proposta
Art. 112. Revocabilita' della proposta 1. La proposta relativa ad un contratto di cui all'art. 111 e' revocabile. 2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla notifica della revoca. 3. Dal rimborso sono escluse le spese di cui all'art. 111, comma 4.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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