Decreto legislativo 174/1995
Art. 108 — Legge applicabile ai contratti
Art. 108. Legge applicabile ai contratti 1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione e' la Repubblica italiana. 2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative. 3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento piu' stretto con lo Stato dell'obbligazione. Nota all'art. 108: - La legge 18 dicembre 1984, n. 975, ratifica e da' esecuzione alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali adottata a Roma il 19 giugno 1980.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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