Decreto legislativo 174/1995
Art. 101 — Comunicazioni alle autorita' di controllo degli altri Stati membri
Art. 101. Comunicazioni alle autorita' di controllo degli altri Stati membri 1. I provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca dell'autorizzazione, la dichiarazione della decadenza dall'autorizzazione, nonche' la liquidazione coatta amministrativa e quelli previsti dall'art. 100 sono comunicati dall'ISVAP alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Inserisce · 1
- D.lgs 93/04 — Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione autoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1) l'introduzione dell'art. 101-bis.
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