Decreto legislativo 111/1995
Art. 10 — Cessione del contratto
Art. 10. Cessione del contratto 1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del cessionario. 2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice del Consumo — Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.autoritativoha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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