Decreto legislativo 111/1995
Art. 1 — Ambito di applicazione
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione. 2. Il presente decreto si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993. L'art. 24 cosi' recita: "Art. 24 (Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni piu' favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084; b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sara' ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084; c) l'organizzatore ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilita', sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio". - La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 158 del 23 giugno 1990. Nota all'art. 1: - Il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, reca attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice del Consumo — Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.autoritativoha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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