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Decreto legislativo 77/1995

Art. 96 — Prescrizioni in materia di investimenti

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/96parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 96. (Prescrizioni in materia di investimenti) 1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 95 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

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