Decreto legislativo 77/1995
Art. 94 — Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
Art. 94. (Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato) 1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce. 2. Con il decreto di cui all'articolo 92, comma 3, e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 94.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 77/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.