Decreto legislativo 77/1995
Art. 90 — Debiti non ammessi alla liquidazione
Art. 90. (Debiti non ammessi alla liquidazione) 1. I debiti esclusi dalla liquidazione sono posti a carico dei soggetti responsabili senza oneri a carico dell'ente locale. A tal fine la Commissione di ricerca per la finanza locale li individua in allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 88, comma 4, e li comunica all'ente locale. 2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 88, comma 4, i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori. 3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'adozione dei prescritti provvedimenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 90.
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