Decreto legislativo 77/1995
Art. 78 — Soggetti della procedura di risanamento
Art. 78. (Soggetti della procedura di risanamento) 1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente. 2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al risanamento dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. 3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art.78.
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