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Decreto legislativo 77/1995

Art. 66 — Obblighi di documentazione e conservazione

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/66parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 66. (Obblighi di documentazione e conservazione) 1. Il tesoriere e' tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti: a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa; b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 64 e 65; c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge. 2. Le modalita' e la periodicita' di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

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