Decreto legislativo 77/1995
Art. 32 — Disavanzo di amministrazione
Art. 32. (Disavanzo di amministrazione) 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 30, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 36, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 32.
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