Decreto legislativo 77/1995
Art. 116 — Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale
Art. 116. (Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale) 1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine e' fissato al 31 dicembre 1996.
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