Decreto legislativo 626/1994
Art. 97 — Obblighi d'informazione
Art. 97. Obblighi d'informazione 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione: a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV; c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI. 2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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