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Decreto legislativo 626/1994

Art. 74 — D e f i n i z i o n i

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/74parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 74. D e f i n i z i o n i 1. Ai sensi del presente titolo si intende per: a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microorganismo: qualsiasi entita' microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

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