Decreto legislativo 626/1994
Art. 71 — Registrazione dei tumori
Art. 71. Registrazione dei tumori 1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 2. Presso l'ISPESL e' tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1. 3. Con decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonche' le modalita' di registrazione di cui al comma 2, e le modalita' di trasmissione di cui al comma 1. 4. Il Ministero della sanita' fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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