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Decreto legislativo 626/1994

Art. 65 — Misure igieniche

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/65parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 65. Misure igieniche 1. Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinche' i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione. 2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b).

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