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Decreto legislativo 626/1994

Art. 49 — Informazione e formazione

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/49parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 49. Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il centro di gravita' o il lato piu' pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attivita' non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

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