Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 626/1994Art. 27
Decreto legislativo 626/1994

Art. 27 — Comitati regionali di coordinamento

ELI /it/decreto-legislativo/1994/09/19/626/art/27parte di Decreto legislativo 626/1994
Art. 27. Comitati regionali di coordinamento 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformita' di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente. 2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 626/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 28 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.