Decreto legislativo 319/1994
Art. 23 — Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime
Art. 23. Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni marittime 1. I cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui agli articoli 118, 119, 120 e 121, relativi al personale marittimo, ed agli articoli 132 e 133, relativi al personale della navigazione interna, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 2. I cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della formazione degli equipaggi di cui agli articoli 318 e 319 del codice della navigazione. Nota all'art. 23: - Il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, reca l'approvazione del codice della navigazione. Gli articoli 118, 119, 120, 121, 132, 133, 318 e 319 cosi' recitano: "Art. 118 (Matricole e registri del personale marittimo). - La gente di mare e' iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono iscritti in registri. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento". "Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i quarantacinque anni. I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara. Il Ministro per la marina mercantile puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; puo' altresi' consentire la immatricolazione di persone di eta' superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano. Il Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo 116, dal Ministro per la marina mercantile. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico lo- cale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma, e' interdetto il passaggio ad altra categoria superiore". "Art. 120 (Cancellazione dalle matricole e dai registri). - Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi: a) morte dell'iscritto; b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita' marittima; c) perdita della cittadinanza italiana; d) perdita permanente dell'idoneita' fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali; e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole; f) cessazione dall'esercizio della navigazione. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'art. 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento". "Art. 121 (Reiscrizione nelle matricole e nei registri). - Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c) ed e) dell'articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di eta' stabilito nell'art. 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di eta', entro un periodo di tempo, dal giorno della cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta. La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento". "Art. 132 (Matricole, registri e documenti di lavoro del personale). - Il personale navigante e' iscritto in matricole, ed e' munito di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi dei porti e' iscritto in registri ed e' munito di un libretto di ricognizione. Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento". "Art. 133 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento. I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dispendenze di parenti o affini sino al terzo grado. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 131, dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonche' la reiscrizione nei medesimi". "Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani. Il Ministro per la marina mercantile, in caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio". "Art. 319 (Assunzione di personale straniero all'estero). - Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata dal comma precedente".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 206/11 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifichautoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 1)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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