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Decreto legislativo 319/1994

Art. 13 — Competenze per il riconoscimento

ELI /it/decreto-legislativo/1994/05/02/319/art/13parte di Decreto legislativo 319/1994
Art. 13. Competenze per il riconoscimento 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi: a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la individuazione di professioni aventi i requisiti di cui alla lettera b) del precedente art. 8; b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni che si traducono in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d); c) il Ministero della sanita' per le professioni sanitarie; d) il Ministero della pubblica istruzione, per il personale docente e non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado; e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o della normativa in materia di contratti aventi finalita' formativa; f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per le professioni marittime; g) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in ogni altro caso. Note all'art. 13: - La legge 21 dicembre 1987, n. 845, reca la legge quadro in materia di formazione professionale. - La legge 28 febbraio 1987, n. 56, contiene norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

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