Decreto legislativo 297/1994
Art. 88 — Aree per l'edilizia scolastica
Art. 88. Aree per l'edilizia scolastica 1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412. 2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalita' didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 90. Nota all'art. 88: - L'art. 10 della legge n. 412/1975 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento) detta norma sulla scelta delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.
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