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Decreto legislativo 297/1994

Art. 85 — Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/85parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 85. Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica 1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media. 2. La provincia esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi alla istruzione secondaria superiore e alla formazione professionale. 3. La materia dell'edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresi' gli oneri per l'arredamento e per le attrezzature. 4. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.

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