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Decreto legislativo 297/1994

Art. 83 — Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/83parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 83. Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica 1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario. 2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d' arte.

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