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Decreto legislativo 297/1994

Art. 639 — Contingenti del personale da destinare all'estero

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/639parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 639. Contingenti del personale da destinare all'estero 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui all'articolo 640, comma 2, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero di cui all'articolo 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorita' diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 597. Nel medesimo decreto e' fissato altresi' il limite massimo di spesa. 2. I contingenti di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale. 3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e' stabilito entro il limite massimo di 1.400 unita'.

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