Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 637
Decreto legislativo 297/1994

Art. 637 — Programmi, esami, titoli di studio

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/637parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 637. Programmi, esami, titoli di studio 1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 636 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. 2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni emanate in base al comma 1 devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 636 Art. 638 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.