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Decreto legislativo 297/1994

Art. 626 — Amministrazione, coordinamento e vigilanza

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/626parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 626. Amministrazione, coordinamento e vigilanza 1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 625 e' messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore alla settima, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,dell'amministrazione universitaria e di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di 100 unita' e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 456. 2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali e' affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, e' assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Detto contingente e' determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 e' collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con quello del tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza. 4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

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