Decreto legislativo 297/1994
Art. 62 — Istituzione dei licei artistici
Art. 62. Istituzione dei licei artistici 1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.
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