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Decreto legislativo 297/1994

Art. 580 — Dimissioni

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/580parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 580. Dimissioni 1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono normalmente dal 1› settembre successivo alla data in cui sono state presentate. 2. Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non puo' revocarle dopo il 31 marzo successivo. 3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1› settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico. 4. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. 5. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.

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