Decreto legislativo 297/1994
Art. 561 — Rinvio alla contrattazione
Art. 561. Rinvio alla contrattazione 1. In materia di diritti e doveri e di disciplina del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per quanto non diversamente disposto dai contratti collettivi da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni recate dagli articoli che seguono. Nota all'art. 561: - Per il D.Lgs. n. 29/1993 ed i contratti collettivi da stipulare in base ad esso si veda la nota all'art. 404.
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