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Decreto legislativo 297/1994

Art. 544 — Ruoli

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/544parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 544. Ruoli 1. I ruoli del personale di cui all'articolo 543 sono provinciali, ad eccezione dei ruoli del personale delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, che sono nazionali. Essi sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza.

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