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Decreto legislativo 297/1994

Art. 536 — Applicazione delle sanzioni

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/536parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 536. Applicazione delle sanzioni 1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535. 2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all' ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'articolo 535. 3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

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