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Decreto legislativo 297/1994

Art. 534 — Organo competente

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/534parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 534. Organo competente 1. I congedi al personale docente supplente sono concessi dal capo di istituto. 2. I supplenti annuali richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale e comunque per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

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