Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 52
Decreto legislativo 297/1994

Art. 52 — Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/52parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 52. Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative 1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori. 2. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 51 Art. 53 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.