Decreto legislativo 297/1994
Art. 517 — A p p l i c a b i l i t a'
Art. 517. A p p l i c a b i l i t a' 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi i docenti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, i docenti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e le assistenti-educatrici dell'Accademia nazionale di danza, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Si applicano altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
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