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Decreto legislativo 297/1994

Art. 513 — Organi competenti

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/513parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 513. Organi competenti 1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali. 2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali. 3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa e' adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

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