Decreto legislativo 297/1994
Art. 495 — Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
Art. 495. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e' inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita'; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale; c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorita'.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.