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Decreto legislativo 297/1994

Art. 49 — Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano

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Art. 49. Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.

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