Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 297/1994Art. 471
Decreto legislativo 297/1994

Art. 471 — Passaggi di cattedra e di presidenza

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/471parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 471. Passaggi di cattedra e di presidenza 1. I passaggi di cattedra e di presidenza sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi. 2. La percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo e' stabilita in sede di contrattazione. 3. I passaggi di cattedra e di presidenza sono disposti secondo quanto previsto da apposite tabelle approvate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 297/1994 · fonte Normattiva ↗

← Art. 470 Art. 472 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.